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la Cassazione, con sentenza n. 20060/2013 giudicando sul caso Citibank Parmalat, ha stabilito che Il Tribunale non può  escludere la responsabilità amministrativa dell’ente (Dlgs 231/2001) in conseguenza dell’assoluzione dei suoi funzionari.

Di fatto, la società è responsabile anche quando il reato è stato commesso da ignoti o, come nel caso in esame, quando il soggetto è stato assolto (non imputabile).

Basandosi su un’interpretazione letterale dell’articolo 8 del dlsg 231/01, la Corte ha ritenuto “che la violazione di legge sussista e sia configurabile nell’avere il tribunale ritenuto automaticamente esclusa la responsabilità amministrativa dell’ente in conseguenza dell’assoluzione del suo funzionario”.

Di conseguenza si ammette che “l’illecito amministrativo dell’ente ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria”.

La responsabilità della società ex d. lgs. 231/01 è una responsabilità diretta e autonoma. Nella sostanza, una reale responsabilità penale delle persone giuridiche che deroga al generale principio “societas delinquere non potest”.

Si riduce la distanza fra persone fisiche e persone giuridiche e con esso la  possibilità di utilizzare lo strumento societario come schermo per coprire reati. un provvedimento che certamente susciterà discussioni ma che come primo responsabilizza molto di più le società.

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