Sentenza Cassazione Civile 19155 del 17 luglio 2019 sul valore probatorio di SMS e mail.
Con la sentenza 19155 del 17 luglio 2019 la corte ha finalmente confermato il valore probatorio di mail ed SMS
La Corte di Cassazione ha pertanto enunciato il seguente principio:
"Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/20119) che lo “short message service” (“sms”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poichè, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.
Sempre questa Corte (Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Un pronunciamento importante nella corretta qualificazione dei mezzi di prova, una sentenza che per estensione può essere applicata anche a tutta la pletora di strumenti informatici di messaggistica e condivisione.
Una sentenza che dice chiaramente che la controparte non può semplicemente disconoscere con argomentazioni i messaggi e i testi, ma DEVE DIMOSTRARE che non sono stati scritti da lui.
ciò significa che se la prova viene acquisita con metodi forensi che siano garanzia di autenticità e veridicità e prodotta in giudizio con una perizia informatica forense, non potrà essere constata né disconosciuta.
In pratica eseguire la copia forense di computer e cellulari e da cui provengono sms e mail, ma per interpretazione estensiva anche altri tipi di messaggistica come messenger, viber, whatsapp, signal e telegram, e produrre i messaggi di interesse è garanzia di utilizzabilità in giudizio.
Da sempre il nostro studio ha adottato queste tecniche a garanzia dei propri assistiti dimostrando professionalità e competenze.
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