Se qualcuno ancora aveva un dubbio che per acquisire i messaggi Whatsapp di uno smartphone non servisse la copia forense del telefono, ecco che la Corte di cassazione con la sentenza 1882 ha sgomberato il campo ad ogni erronea interpretazione della legge
"Whatsapp e mail acquisiti senza garanzie particolari - I messaggi whatsapp, gli sms e le mail conservate nella memoria del telefono, sono dei documenti e possono essere acquisiti, nell’ambito di un’indagine, senza la particolare procedura prevista per le intercettazioni o il sequestro della corrispondenza. La Corte di cassazione (sentenza 1822) respinge il ricorso contro l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame confermava la legittimità del sequestro probatorio di mail e di uno smartphone, nel corso di un’inchiesta per reati fallimentari.
L’indagata contestava la modalità seguita per l’ acquisizione dei dati, attraverso la cosiddetta copia forense. Secondo la ricorrente gli inquirenti, per entrare in “possesso” dei messaggi whatsapp e delle mail, avrebbero dovuto adottare la procedura prevista dal codice di rito penale per le intercettazioni (articoli 266 e seguenti), avendo di fatto di intercettato dei flussi di comunicazioni telematiche.
Inoltre, a parere della difesa, con la copia indiscriminata di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono, era stato violato il principio di proporzionalità e adeguatezza.
Ma nessuna delle due contestazioni viene accolta.
Messaggi “wapp”, sms e mail scaricati e conservati nella memoria del cellulare, hanno natura di documenti - precisa la Corte - e, come tali, non rientrano nel concetto di corrispondenza che prevede un’attività di spedizione da parte di un mittente con consegna a terzi. In caso di copia dei dati dal cellulare sequestrato non è dunque applicabile la disciplina dettata dal codice di rito per il sequestro della corrispondenza (articolo 254). E non è neppure ipotizzabile un’attività di intercettazione, che prevede la captazione di un flusso di comunicazioni in corso e non, come nello specifico, l’acquisizione a posteriori di dati conservati in memoria. Non c’è stata nessuna trasgressione neppure dal punto di vista dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura.
La copia forense garantisce, infatti, nell’interesse delle parti, l’integrità e l’affidabilità del dato “estratto”. La selezione dei documenti contabili - spiega la Suprema corte - è particolarmente complessa perché investe tutta l’attività imprenditoriale dell’indagato. Per questo la scelta e la “riproduzione” dei documenti rilevanti non si poteva fare sul posto, in un limitato arco di tempo" tratto da Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ore 17 gennaio 2018 p. 19 e online http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2018-01-16/whatsapp-e-mail-acquisiti-senza--garanzie-particolari-181033.php?uuid=AEMjQnjD
L’indagata contestava la modalità seguita per l’ acquisizione dei dati, attraverso la cosiddetta copia forense. Secondo la ricorrente gli inquirenti, per entrare in “possesso” dei messaggi whatsapp e delle mail, avrebbero dovuto adottare la procedura prevista dal codice di rito penale per le intercettazioni (articoli 266 e seguenti), avendo di fatto di intercettato dei flussi di comunicazioni telematiche.
Inoltre, a parere della difesa, con la copia indiscriminata di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono, era stato violato il principio di proporzionalità e adeguatezza.
Ma nessuna delle due contestazioni viene accolta.
Messaggi “wapp”, sms e mail scaricati e conservati nella memoria del cellulare, hanno natura di documenti - precisa la Corte - e, come tali, non rientrano nel concetto di corrispondenza che prevede un’attività di spedizione da parte di un mittente con consegna a terzi. In caso di copia dei dati dal cellulare sequestrato non è dunque applicabile la disciplina dettata dal codice di rito per il sequestro della corrispondenza (articolo 254). E non è neppure ipotizzabile un’attività di intercettazione, che prevede la captazione di un flusso di comunicazioni in corso e non, come nello specifico, l’acquisizione a posteriori di dati conservati in memoria. Non c’è stata nessuna trasgressione neppure dal punto di vista dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura.
La copia forense garantisce, infatti, nell’interesse delle parti, l’integrità e l’affidabilità del dato “estratto”. La selezione dei documenti contabili - spiega la Suprema corte - è particolarmente complessa perché investe tutta l’attività imprenditoriale dell’indagato. Per questo la scelta e la “riproduzione” dei documenti rilevanti non si poteva fare sul posto, in un limitato arco di tempo.>> (Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ore di oggi, p. 19).