Cassazione: IP e LOG al centro delle indagini informatiche
I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5352 del 5 febbraio 2018 hanno stabilito che senza la individuazione dell´indirizzo IP, i messaggi offensivi tramite Facebook, non integrano il reato di diffamazione.
Secondo la Suprema Corte la questione è che "Conoscendo l’indirizzo IP di un qualsiasi dispositivo elettronico, si può risalire al provider che ha fornito l’accesso al web." e quindi all'utenza telefonica collegata
Durante le indagini, L’Autorità Giudiziaria dovrebbe emettere un decreto di “acquisizione dei file di log” che permette di scoprire l’intestatario del contratto di connessione al fine di verificare che questo coincida con il titolare del profilo che ha posto in essere la diffamazione.
Tuttavia dobbhiamo ravvisare che la decisione degli ermellini non tiene in cosiderazione alcuni contesti tecnologici e normativi in cui questo tipo di informazione, 'indirizzo IP e il reale utilizzatore, non potrebbe essere acquisito compiutamente
infatti ammettendo che durante le indagini informatiche disposte dalla PG o dall'Autorità Giudiziaria si riescano ad ottere i file di log da Facebook, 444444 l'indirizzo IP contenuto in essi potrebbe non identificare correttamente il diffamatore in quanto questo soggetto potrebbe aver effettuato il suo post non dalla sua utenza mobile o fisssa, ma da una varietà di altre situazioni che ne potrebbero precludere l'ndividuazione a mezzo indirizzo IP:
1 - wifi di un amico o un parente
2 - wifi centro commerciale, Ikea, McDonalds, etc..
3 - Internet Point
4 - rete aziendale
5 - proxy in internet
e sicuramente ce ne sono anche altre situazioni
In tutti i casi sopro esposti, ad oggi non vie è nessun un obbligo di legge a tenere i log di acccesso alla rete da parte di privati o aziende; anzi in contesti aziendali se un'azienda conservasse liberamente i log di accesso ad Internet senza preventivi e circostanziati accordi con le RSU, richierebbe di incorrere in un trattamento illecito di dati. Altrettanto dicasi per i wifi dei centri commerciali e degli Internet Point, da quando è decaduto il decreto anti terrorismo non hanno più troppi obblighi, per non parlare di chi condivide la propria wifi casalinga con gli amici, abitudine molto diffusa fra i giovani.
Personalmente, anche se in parte comprendo la scelta della suprema corte, credo che le questioni tecniche possano rappresentare un problema alla corretta applicazione del disposto della sentenza.
Normalmente la Suprema Corte fornisce con le proprie sentenze principi interpretativi di ampio respiro, in questo caso si è spinta in un contesto molto tecnico costituito da molte variabili forse fuori dalla sua portata degli ermellini